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La difesa della società contro la criminalità organizzata.
Criminalità transnazionale e cooperazione giudiziaria.
Relazione del Procuratore Nazionale Antimafia dott. Piero Luigi
Vigna
Caserta 8 - 10 settembre 2000
1 . Una cooperazione giudiziaria sempre più rafforzata ed incisiva è
resa indispensabile dalle nuove caratteristiche assunte, ormai da
tempo ed in continuo progredire, dalla criminalità organizzata: sia
per- i mercati illeciti che essa gestisce, sia per gli strumenti che
a tal fine utilizza, sia, infine, per la struttura che essa ha
assunto.
I mercati si sono ampliati a dismisura. Se essi, alcuni decenti fa,
erano concentrati (parlo qui delle mafie italiane, specie di Cosa
Nostra siciliana) nell’agricoltura e poi nelle costruzioni edilizie
e quindi nello sfruttamento economico di beni immobili, nel corso
del tempo hanno ampliato le loro dimensioni. diversificandosi anche
in una pluralità di settori.
Ai beni immobili si sono aggiunti quelli mobili da trasferire da un
paese “produttore” ad uno “consumatore” e la catena ha visto
formarsi varie maglie composte dai tabacchi di contrabbando, dalle
sostanze stupefacenti, dalle armi, dai rifiuti tossici o nocivi
prodotti dalle grandi industrie, dal denaro di provenienza illecita
da riciclare ed investire. Nei tempi più recenti, poi, gli stessi
esseri umani, anch'essi considerati alla pari di “cose mobili” son
divenuti un proficuo mercato per le organizzazioni criminali che
gestiscono in rete le immigrazioni clandestine, utilizzate anche a
fini di prostituzione o di sfruttamento del lavoro, facendo leva
sulle condizioni di precarietà nelle quali vivono numerose
popolazioni a causa di povertà, sottosviluppo, conflitti
etnico-religiosi o tribali.
Come se ciò non bastasse e come se l’inventiva della criminalità non
avesse limiti, si sospetta che gli stessi neonati o, addirittura,
gli organi di giovani uomini e donne possano alimentare i commerci e
le ricchezze delle mafie dislocate ed attive nelle varie parti del
mondo.
Le novità nell'universo del crimine riguardano anche gli strumenti,
dei quali esso può avvalersi. Non mi riferisco qui soltanto ai più
veloci mezzi di trasferimento dei beni illeciti trattati, favorito,
in talune aree, anche dall’abbattimento delle frontiere od alle
continue innovazioni tecnologiche nel campo delle comunicazioni che
fanno registrare un incolmabile “gap” ai mezzi di contrasto dello
Stato nel settore, quanto alle dimensioni globali dei mercati
finanziari ed all’ingresso, anche in questo settore, di mezzi
tecnologici apparentemente svincolati da efficaci controlli.
Studiosi di economia criminale (Franco Bruni e Donato Masciandaro)
hanno, ad esempio, rilevato che il 1998 si è aperto con due notizie
apparentemente assai lontane fra loro.
La prima riguarda i mercati finanziari: grazie agli accordi
raggiunti in sede di WTO, dal I marzo 1999 i servizi bancari e
finanziari potranno essere offerti senza che discriminazioni o
segmentazioni colpiscano intermediari provenienti da specifici
paesi, in ben 102 Paesi.
La finanza diviene, così, sempre più globale.
La seconda notizia riguarda la criminalità organizzata: il rapporto
della Banca Mondiale per il 1997 segnala che lo sviluppo dei
traffici e delle produzioni illegali tra i diversi paesi vede sempre
più la presenza di accordi tra organizzazioni criminali di
nazionalità diverse. Il crimine organizzato si muore anch’esso verso
una dimensione globale. Notano gli studiosi che nessuno si stupisce
se si afferma che mercati bancari e finanziari rappresentano un
elemento cruciale per una crescita sensibile e duratura
dell'economia legale: nel momento in cui si passa da una economia di
scambio ad una monetaria, gli intermediari, offrendo servizi di
pagamento, di credito ed in generale finanziari, aiutano gli altri
operatori a soddisfare le proprie scelte allocative, migliorando
l'efficienza del sistema.
In parallelo non ci si deve meravigliare del fatto che tali mercati
siano addirittura indispensabili per lo sviluppo dell’economia
illegale. In primo luogo, per le medesime ragioni sopra ricordate;
in secondo luogo perché, grazie a operatori, strumenti e mercati
bancari e finanziari, i soggetti propensi all'illegalità riescono
con più facilità a confluire nell'economia legale. A questo
proposito dalle investigazioni é emersa la tendenza ad attribuire,
nell’ambito dei gruppi criminali, le più qualificate mansioni di
gestione a coloro che hanno specifiche competenze nel settore
economico-finanziario e ciò non solo per potenziare gli
investimenti ed il riciclaggio, ma che per “riciclare”, attraverso
il denaro, le persone introducendole nel Mondo dell’alta finanza.
Se, dunque, strutturalmente, l’economia illegale ha bisogno dei
mercati finanziari, è anche vero che da un paio di decenni tale
simbiosi è divenuta più complessa ed articolata.
E’- fortemente cresciuta la domanda di servizi finanziari da parte
dei mercati illegali, globalmente intesi: stabile la crescita della
produzione e dello scambio di beni illegali, come pure diffusa e
consolidata l'economia della corruzione.
In parallelo, l'offerta di servizi creditizi e finanziari ha
registrato, in generale, un salto qualitativo e quantitativo senza
precedenti.
Dalla permuta (o baratto) si è passati, nel corso dei secoli, alla
moneta metallica e poi a quella cartacea, ma, nei tempi moderni, con
una accelerazione notevolissima, in pochi anni, dai trasferimenti
elettronici di moneta attuati con varie forme e modalità, si è
passati alla nascita di una sera e propria moneta elettronica,
scissa da quella tradizionale, che potrà assumere varie
configurazioni, dalla smart-card al cybermoney.
A ciò si aggiunge il trading on line e cioè la possibilità di
negoziare valori mobiliari, come i titoli azionari o i derivati,
tramite Internet e cioè la possibilità, per un cliente, di
interagire con un intermediario negoziatore - e per suo tramite con
il mercato - utilizzando esclusivamente Internet. La nascita degli
Electronic Communication Networks (sistemi di contrattazione che
consentono agli investitori di negoziare titoli quotati in modo
anonimo) prelude (come nota Masciandaro, dell’Università Bocconi,
dalle cui analisi son tratti questi spunti) alla possibile creazione
di fina Borsa Mondiale.
L’ampliamento dei mercati illeciti, la mobilità dei "beni" che ne
formano oggetto, con la conseguente necessita della loro
movimentazione dall'uno all'altro Stato la globalizzazione dei
mercati finanziari, indispensabili ai gruppi criminali per mettere a
frutto i loro strepitosi guadagni, le tecnologie utilizzabili in
questo ed in altri settori, hanno inciso visibilmente sulla
struttura dei gruppi criminali. Questi hanno assunto una dimensione
transnazionale il cui dato caratteristico è da ravvisare, a mio
parere, nel fatto che gruppi criminali di diverse etnie o nazioni
collaborano efficacemente fra loro, con la conseguenza che ogni
singola struttura trae un “valore aggiunto”, in termini di potenza
criminale, dalle sinergie che instaura con gli altri gruppi.
Ciò è rivelato non solo dalle varie indagini che sempre più si
proiettano su gruppi plurietnici o plurinazionali o che seguono le
linee dei mercati illeciti nei territori di vari paesi, ma risponde
anche a criteri d ordine logico. Lo spostamento dei beni illeciti
dallo Stato di produzione (o di raccolta, se si tratta di persone) a
quello di utilizzazione, con l’attraversamento del territorio di
Stati-ponte, non sarebbe infatti immaginabile prescindendo dal
contributo dei gruppi criminali che operano nei diversi Paesi.
Parimenti avviene per gli investimenti: il denaro è raccolto in uno
Stato, ma poi, sempre più spesso, riciclato con complicità
internazionali ed investito in uno Stato diverso con preferenza per
quelli che, nonostante, l’attiva opera del GAFI, si mostrano ancora
insensibili alla trasparenza ed alla cooperazione.
Anche le organizzazioni criminali per le quali il controllo del
territorio costituiva un patrimonio genetico - come Cosa Nostra
siciliana e la Ndrangheta calabrese - si stanno articolando sempre
più come “rete”, secondo lo schema strutturale imposto dai nuovi
mercati e dalle nuove opportunità offerte dalla globalizzazione dei
sistemi finanziari ed economici.
Tutto ciò costituisce una minaccia, grave, non solo per i cittadini,
ma per la stessa comunità internazionale, così come e' stato
esattamente rilevato dai paesi del G8.
Nel comunicato emesso il 17 maggior 1998 Birminghan, si legge,
infatti:
“La globalizzazione è stata accompagnata da uno spiccato aumento
della criminalità transnazionale che si estrinseca in molteplici
forme: il traffico di sostanze stupefacenti e di armi, il traffico
di esseri umani, l’uso di nuove tecnologie per rubare, frodare ed
evadere la legge. Il riciclaggio dei proventi di reato… . Questi
reati costituiscono una minaccia non solo per i cittadini e la
comunità stessa , ma sono anche una minaccia che mina alle
fondamenta la democrazia e l’economia delle società tramite gli
investimenti di denaro illecito da parte dei cartelli
internazionali, la corruzione, l’indebolimento delle istituzioni e
la sfiducia nello Stato di diritto”.
2. Dall'esame fin qui svolto emerge dunque la necessità che la
operazione giudiziaria nel settore della criminalità transnazionale
(tema cui questa relazione si riferisce) si muova secondo linee
improntate alla massima intensità possibile, pur nella diversità
degli ordinamenti vigenti nei vari Stati; ma si dovrà tener
presente, a mio parere, che la gravità della minaccia può anche
giustificare la modificazione di alcune regole poste dal diritto
interno o l'introduzione, in esso, di nuovi principi in quanto ciò
appaia funzionale ad una migliore e più efficace cooperazione.
E’ questa., d’altra parte, la via segnata da talune Raccomandazioni
(es.1,29) del Piano d’azione contro la criminalità organizzata
adottato dal Consiglio il 28 aprile 1997.
Durante il periodo in cui tale piano d'azione è stato in vigore
(così come rileva la decisione adottata a norma del titolo VI del
Trattato sull'Unione Europea, relativa alla strategia da questa
individuata per la prevenzione ed il controllo della criminalità
organizzata per l’inizio del nuovo millennio: G.U.C.E. 3.5.2000)
sono stati compiuti progressi sostanziali nello sviluppo e
nell'attuazione di misure volte a prevenire ed a controllare la
criminalità organizzata contro I’Unione Europea e gli Stati membri.
Come esempi di tali progressi si possono citare il meccanismo di
valutazione reciproca che è stato istituito per individuare i
problemi relativi all’attuazione delle misure, una rete giudiziaria
europea dotata di una rete di telecomunicazioni, che ha iniziato ad
operare per accelerare la cooperazione giudiziari; una rete di
controllo o di sostegno che e stata istituita allo scopo di
migliorare ulteriormente le relazioni annuali sulla criminalità
organizzata; le azioni comuni adottate in base al programma Falcone,
relative al riciclaggi di denaro ed all'individuazione dei beni,
alla penalizzazione della partecipazione ad un associazione
criminale ed alle prassi migliori per un'assistenza reciproca; un
patto di preadesione che è stato definito con i paesi candidati;
ulteriori misure che sono state individuate riguardo, per esempio,
alla criminalità ad alta tecnologia.
Non è certo questa la sede per una ricognizione dettagliata degli
strumenti di cooperazione giudiziaria, del resto noti ai Presenti,
ma piuttosto, almeno ritengo, per svolgere alcune riflessioni
generali, suggerite da particolari istituti od esperienze.
A mio parere il tema della cooperazione giudiziaria in tema di
criminalità transnazionale, rinvia da un lato alle strutture (o, si
vuole, alle norme di organizzazione) e dall'altro alle fattispecie
penali ed alle prove (o, se si vuole, alle norme che prevedono i
delitti ed a quelle che disciplinano i mezzi ed i modi attraverso i
quali il giudice forma il proprio convincimento).
Precondizioni per una efficace cooperazione giudiziaria sono, poi,
la conoscenza dei fatti (che, per la verità, è precondizione di ogni
azione dell'uomo e che potrà essere meglio assicurata se in ogni
Stato - come avviene in Italia con la Direzione Nazionale Antimafia
- le notizie e le informazioni sono raccolte ed elaborate da un
unico centro: v. Raccomandazione n.2 del Piano d'azione 28.4.97) ed
il coordinamento delle indagini, vale a dire il loro armonico
orientamento verso un fine comune, pur se esse sono svolte da organi
ognuno dei quali è dotato di una propria competenza ed autonomia
(anche qui merita ricordare la Raccomandazione n. 1 del Piano
d'azione dei 1997 e la funzione di coordinamento attribuita alla
Direzione Nazionale Antimafia per le indagini sui delitti di mafia).
Orbene è proprio ai principi della facilitazione delle conoscenze e
del coordinamento che si ispira l’Azione comune adottata dal
Consiglio il 29.6.1998 sulla base dell'articolo K.3 del Trattato
sull'Unione Europea e relativa alla istituzione della rete
Giudiziaria Europea.
Come e noto, infatti, le “persone di contatto” che costituiscono la
rete, sono intermediari attivi che hanno il compito di agevolare la
cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, soprattutto
nell'azione contro le forme di criminalità gravi. Esse sono a
disposizione delle autorità giudiziarie locali e delle altre
autorità competenti del loro paese, nonché delle persone di contatto
e delle autorità giudiziarie locali e altre autorità competenti
degli altri paesi, per consentire loro di stabilire i contatti
diretti più appropriati.
Le “persone di contatto” forniscono le informazioni giuridiche e
pratiche di cui necessitano le autorità giudiziarie locali dei
rispettivi paesi, nonché le “persone di contatto” e le autorità
giudiziarie locali degli altri paesi, per consentire loro di
approntare efficacemente le domande di cooperazione giudiziaria
ovvero per migliorare quest'ultima in generale. Esse facilitano il
coordinamento della cooperazione nei casi in cui alle varie domande
presentate dalle autorità giudiziarie locali di uno Stato membro si
debba dar seguito in modo coordinato in un altro Stato membro.
A mio parere la “rete giudiziaria europea” in quanto funzionale alla
efficace preparazione delle domande di cooperazione giudiziaria ed
al suo generale miglioramento può costituire anche lo strumento
mediante il quale fornire le informazioni sulla criminalità
organizzata propedeutiche alla formulazione della rogatoria.
Questa, infatti, (attiva o passiva che sia) si innesta su un
procedimento in corso di svolgimento e mira ad ottenere - od a
fornire - elementi di prova acquisibili all'estero, in base a ciò
che già emerge dal procedimento.
Lo scambio diretto di informazioni - possibilmente a livello di
organi giudiziari centrali - e invece finalizzato a dare origine a
nuove indagini ed a completare quelle in corso, portando a
conoscenza dell'Autorità di un altro Stato dati e notizie che
potranno essere verificati mediante l’espletamento di una rogatoria,
prima non esperibile per ignoranza delle circostanze di fatto.
Il tema ora esposto ha trovato un’esplicita attuazione nella nota
25.11.1999 del Ministero della Giustizia italiano che nel richiedere
i nominativi dei magistrati della Direzione Nazionale Antimafia
designati a far parte della Rete Giudiziaria Europea, specificava
che tale Direzione “può fornire nell’ambito delle sue attribuzioni
istituzionali, un valido contributo al miglioramento delle buone
prassi della cooperazione giudiziaria penale attraverso la
trasmissione di informazioni relative ad atti di indagine,
concernenti i reati di sequestro di persona a scopo di estorsione,
di associazione di tipo mafioso e ti associazione in materia di
stupefacenti, e necessarie per la predisposizione di una domanda di
cooperazione giudiziaria concernente i medesimi reati o fatti ad
essi collegati”.
Il principio del coordinamento, in precedenza ricordato, è anche
alla base della conclusione n.46 del Consiglio Europeo di Tampere
del 15-16 ottobre 1999.
Si legge, infatti nel documento che «Per rafforzare lalotta contro
le forme gravi di criminalità organizzata il Consiglio europeo ha
convenuto di istituire un’unità (EUROJUST) composta di pubblici
ministeri, magistrati o funzionari di polizia di pari competenza
distaccati da ogni Stato membro di conformità del proprio sistema
giuridico. L’EUROJUST dovrebbe avere il compito di agevolare il buon
coordinamento tra le autorità nazionali responsabili dell’azione
penale, di prestare assistenza nelle indagini riguardanti i casi di
criminalità organizzata, in particolare sulla base dell’analisi
dell’Europol e di cooperare strettamente con la rete giudiziaria
europea, in particolare allo scopo di semplificare l’esecuzione
delle rogatori. Il Consigli europeo chiede di adottare lo strumento
giuridico necessario entro la fine del 2001».
Molteplici, dunque, saranno le questioni da risolvere per perseguire
gli obiettivi indicati con riferimento ai casi di criminalità
organizzata che vedano coinvolti territori di almeno due Stati
membri. Per quanto concerne la competenza “ratione materiae” il
punto 48 delle conclusioni di Tampere contiene una interessante
indicazione quanto indica una serie di infrazioni considerate
particolarmente gravi e per le quali è auspicabile una
armonizzazione o un ravvicinamento delle legislazioni: “criminalità
finanziaria (riciclaggio di denaro, corruzione, falsificazione
dell’euro), il traffico di droga,la tratta di esseri umani e in
particolare lo sfruttamento delle donne, lo sfruttamento sessuale
dei minori, la criminalità ad alta tecnologia e la criminalità
ambientale”, elenco nel quale dovrebbe essere inclusa anche la
tutela degli interessi finanziari della Comunità.
L’obiettivo - che qui particolarmente interessa - del “buon
coordinamento tra le autorità nazionali responsabili dell’azione
penale potrebbe anch'esso essere attuato secondo una pluralità di
scenari che vanno dalla organizzazione di riunioni delle autorità
nazionali titolari dell’azione penale sotto l’egida di EUROJUST,
agli inviti - vincolanti o meno - ad indagare, all'avvio di azioni
penali ad opera di EUROJUST, fino ad una efficace opera di
coordinamento delle indagini che si svolgono in vari Stati e che
presentano, fra di loro, elementi di collegamento, alla stregua del
modello già operante in Italia, in base all’art.37I-biss del codice
di procedura penale, fra la Direzione Nazionale Antimafia e le 26
Procure distrettuali della Repubblica.
A mio parere, tuttavia, deve esser presa in attenta considerazione
la possibilità di attuare un ulteriore livello di cooperazione
giudiziaria.
I1 29 maggio 2000, a Bruxelles, il Consiglio europeo di Ministri
della Giustizia e degli Affari Interni ha stabilito una Convenzione
volta a completare le disposizioni ed a facilitare l'applicazione,
tra gli Stati membri, di vari strumenti, fra i quali la convenzione
europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile
1959.
Fra i diversi punti dell'intesa, uno dei quali concerne lo “scambio
spontaneo di informazioni”al quale si è tatto sopra cenno 1’art.13
riguarda “squadre investigative comuni” costituite dalle autorità
competenti di due o più Stati membri “per svolgere indagini penali
in uno o più degli Stati membri che costituiscono la squadra”, nel
rispetto delle condizioni e delle procedure previste dal medesimo
articolo.
Ritengo che se “squadre” (o pool) comuni potessero esser formate
dalle autorità giudiziarie che svolgono indagini (penso ai pubblici
ministeri di diversi Stati) queste vedrebbero accresciuta in modo
notevole la loro rapidità ed efficacia, attualmente ancora
sufficientemente penalizzate dalle rogatorie che, fra l'altro,
vedono sempre la presenza di un diaframma - rappresentato dalla
autorità giudiziaria dello Stato richiesto - fra chi dirige o svolge
l’Indagine ed il fatto che ne costituisce l’oggetto.
Del resto lo stesso Comitato parlamentare di controllo relativo
all’accordo di Schengen e ad Europol, presieduto dall’On.
Evangelisti ha affermato che “è dato di comune esperienza che il
sistema tradizionali della cooperazione giudiziari in maniera
penale, basata sostanzialmente sulla rogatoria e sull’estadizione,
sia ormai storicamente inadeguato a fronteggiare i problemi della
criminalità organizzata che ha, da tempo, una dimensione
internazionale e frutta al meglio, con grande abilità, le differenze
che sesistono fra le leggi penali nazionali”.
D’altra parte, come è stato rilevato nelle conclusioni della
importante Confèrence paneuropeenne “quel ministére pubblic ed
Europe au XXIè Siècle” e che si è svolta a Strasburgo il 24 maggio
2000, a fronte delle varie convenzioni esistenti “dans l’intérêt
d’une application harmonisèe des convention en matière pénale et
afin d’éviter à nombreux pays de faire le même travail en parallèle
le Conseil de l’Europe devrait établir une loi-type dont les
differets paya pourraient, s’ils le souhaitent, s’inspirer en tout
ou en partie, lorsqu’ils élaborent ou changent leur propre
législation.
Afin de répondre aux difficultés suscitées par la multiplication des
Convention, le Conseil de l’Europe devrait élaborer, soit un «code
général de la coopération en matière pénale » , soit une “
Convention sur l’application des conventions en matière pénale”,
c’est - ha - dire une Convetion - cadre ».
Tuttavia come ho già notato, la cooperazione giudiziaria in materia
penale potrà spiegare la sua piena efficacia solo se negli
ordinamenti degli Stati interessati si procederà alla armonizzazione
delle norme che prevedono le fattispecie penali collegabili ad
crimine organizzato e di quelle processuali, con particolare
riguardo alle norme che disciplinano i mezzi di ricerca della prova
(es. perquisizioni, sequestri, intercettazioni) e le prove (es.,
perizia, testimonianza) utilizzabili nel processo.
In tal modo, infatti, le associazioni criminali non avrebbero più la
possibilità di inserirsi negli spazi vuoti offerti da questa quella
legislazione, scegliendo, per la loro operatività od il loro
rifugio, i territori governati dalla legislazione per loro più
favorevole.
Già Pascal, nel 1670, scrisse: “curiosa giustizia quella che è
delimitata da un fiume. Verità al di qua dei Pirenei, errore al di
là”
Un emblematico esperimento in tal senso fu compiuto, come è noto,
mediante la redazione dal “Corpos Juris portant dispositions pènales
pour la protection des intèrênts financiers de l’union èuropèenne”
ed articolato nelle due sezioni “Droit pènal” e “procèdure pènale”.
Lo stesso Consiglio Europeo di Tampere dell'ottobre 1999, ha
affermato, al punto 48: “fatti salvi i settori più ampi previsti nel
trattato di Amsterdam e nel piano di azione di Vienna, il Consiglio
Europeo ritiene che, per quanto riguarda le legislazioni penali
nazionali, gli sforzi intesi a concordare definizioni,
incriminazioni e sanzioni comuni dovrebbero incentrarsi in primo
luogo su un numero limitato di settori di particolare importanza”,
che esemplificava e ricordando la criminalità finanziaria
(riciclaggio di denaro, corruzione, falsificazione dell’euro), il
traffico di droga e la tratta di esseri umani e in particolare lo
sfruttamento delle donne, lo sfruttamento sessuale dei minori, la
criminalità ad alta tecnologia e la criminalità ambientale.
Il processo di omologazione sarebbe sicuramente facilitato
dall'adozione di una Costituzione europea che, come ha affermato il
Presidente della Repubblica Italiana nel discorso tenuto a Lipsia il
6 luglio 2000, “è necessaria per dimostrare che la fonte ultima
della legittimità delle istituzioni dell’Unione Europea risiede nei
cittadini; è necessaria perché non può esistere identità europea
senza un’adesione piena a valori che richiedono la lotta alla
xenofobia e il rispetto delle minoranze; è necessaria per proiettar
ei valori fondamentali di democrazia, di libertà oltre il perimetro
dell’Unione Europea, verso tutti i paesi che sollecitano un
ancoraggio all’EUROPA”.
La prima parte della Costituzione dovrà comprendere la Carta dei
diritti fondamentali, giunta ormai alla fase finale, suddivisa in 7
titoli, uno dei quali significativamente dedicato alla giustizia.
Un positivo esempio della necessità ormai ampiamente avvertita di
curare fattispecie comuni, vincendo quello che è stato definito come
l’euroscetticismo della dottrina penale, che trova le sue radici in
una angusta visione della sovranità che non tiene conto della
minaccia che ad essa rivolge la criminalità organizzata, può trarsi
dalle vicende che sono seguite alla raccomandazione n.17 del piano
d'azione contro la criminalità organizzata adottato dal Consiglio
Europeo il 28.4.1997.
La Raccomandazione n.17, traducendo operativamente l'orientamento
politico n.1 del Piano, prevedeva l’adozione, entro il 1997 di una
azione comune sulla incriminazione della partecipazione ad una
associazione criminale: ciò al fine di realizzare, finalmente,
l’obiettivo di introdurre, all'interno di ciascun ordinamento, una
fattispecie di delitto - se non completamente armonizzata - quanto
meno compatibile con il reato di appartenenza ad una associazione
per delinquere.
I risultati perseguiti dalla Raccomandazione si sono realizzati sul
piano concreto. Infatti la prima esigenza segnalata negli
orientamenti politici del Piano e cioè quella - così il testo - di
«rendere perseguibile penalmente nell’ordinamento giuridico di ogni
Stato membro, l’appartenenza… ad una organizzazione criminale» è
stata soddisfatta mediante l’adozione, da parte del Consiglio dell'U.E.,
il 21.12.1998, di una azione comune (pubblicata in G.U.C.E.
29.12.98) con la quale si dispone che entro un anno dalla sua
entrata in vigore (giorno della pubblicazione in G.U.C.E.) «ciascuno
Stato membro presenta proposte adeguate per l’attuazione della
medesima affinché le autorità competenti le prendano in
considerazione ai fini della loro adozione» (art. 6).
L'Azione comune definisce organizzazione criminale «l’associazione
strutturata di più di due persone, stabilite da tempo, che agisce in
modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena
privativa della libertà personale o con una misura di sicurezza
privativa della libertà non inferiore a 4 anni o con una pena più
grave, reati che costituiscono un fine in se ovvero un mezzo per
ottenere profitti materiali e, se è del caso, per influenzare
indebitamente l’operato delle pubbliche autorità».
L’Azione, dopo aver fornito tale definizione delle associazioni
criminali, obbliga gli Stati ad incriminare, in via congiunta od
alternativa, tanto il modello di partecipazione alla stessa che si
ispira a quello italiano, così come la conspiracy elaborata dal
diritto anglo-sassone.
Sotto il profilo, infatti, il testo dell’Azione comune copre tanto
la partecipazione alle attività di una organizzazione criminale,
anche quando non si partecipi all’effettiva commissione dei
reati-fine, quanto la partecipazione alle altre attività
dell’organizzazione nella consapevolezza del contributo offerto alla
realizzazione delle attività criminali della organizzazione.
Sotto il secondo profilo il testo parla di «accordo di più persone
per porre in esame un’attività la quale, se attuata, comporterebbe
la commissione dei reati che rientrano nell’articolo 1, anche se la
persona non partecipa all’esecuzione materiale dell’attività».
L’esigenza di approntare norme comuni per contrastare la criminalità
organizzata è avvertita non solo dai 15 Paesi dell’Unione, ma a
livello mondiale.
È quanto risulta dai lavori che in sede ONU, si stanno svolgendo per
realizzare il progetto di Convenzione della Nazioni unite contro la
criminalità organizzata, che cerca di precisare un concetto di
crimine organizzato che possa essere recepito nelle legislazioni di
Paesi con sistemi giuridici molto diversi tra loro.
I lavori si svolgono soprattutto sulla base di Risoluzioni e Azioni
Comuni dell'U .E. e di contatti tra i Paesi G8 e di altri che si
dimostrano sensibili alla materia.
La Convenzione all’art.1 fissa l'obiettivo: lotta più efficace
contro la criminalità organizzata transnazionale, contro cui gli
Stati firmatari dovranno impegnare i proprio sforzi sul piano
legislativo e amministrativo.
Agli artt. 2 e 3 stabiliscono l’ambito di applicazione e precisano
la definizione su cui costruire e delimitare la fattispecie
giuridica, strutturale e comportamentale che caratterizza il crimine
organizzato. In questo senso sta prendendo forma un sistema
complesso che fa riferimento ai concetti di:
a) “gruppo criminale organizzato”, inteso come gruppo di tre o più
persone che esiste per un certo periodo di tempo e che ha lo scopo
di commettere crimini gravi per ottenere, direttamente o
indirettamente, benefici finanziari o di altro tipo materiale;
b) “crimine grave con riferimento alla valutazione data nelle
singole legislazioni ad una pena edittale di privazione della
libertà personale (le opzioni variano da tre a quattro anni);
c) “partecipazione all’associazione” cercando di conciliare in due
ipotesi comportamentali aspetti di diritto anglosassone (conspiracy)
e di altri sistemi (soprattutto italiani e francesi).
Sotto quest’ultimo profilo l’art.3, nel prefigurare direttamente la
fattispecie di reato, prevede che ciascuno Stato Parte conferisca il
carattere di illecito penale al fatto di “organizzare, dirigere,
facilitare, favorire anche con l’aiuto o il consiglio, la
commissione di una infrazione grave che implichi un gruppo criminale
organizzato”.
Si sta delineando, quindi, una configurazione di reato che si
avvicina, per quanto possibile, alla nostra associazione per
delinquere.
Pur dovendo, il sistema ipotizzato, essere ulteriormente precisato
in taluni aspetti (si pensi, ad esempio, all'opzione chiesta da non
pochi Paesi tra cui Spagna, Turchia, Messico, Cina di integrarlo con
una lista esemplificativa di reati, tra cui ricomprendere il
terrorismo; a quella del limite di pena per stabilire la gravita del
crimine; a quella della estensione a reati che non abbiano solo lo
scopo del profitto materiale) è stata tuttavia tracciata una via
importante sulla quale sarà più agevole proseguire.
L’armonizzazione dovrà investire, come già si ricordava, anche le
norme di procedura penale.
Solo in tal modo potranno, infatti, dispiegare tutta la loro
efficacia anche le Convenzioni sull’estradizione (sciogliendo il
grave problema costituito dalla condanna “in absentia”) ed il
principio di reciproco riconoscimento diretto delle decisioni
giudiziarie in materia penale che permetterà di accelerare
1"esecuzione delle decisioni giudiziarie rispetto ai tradizionali
meccanismi di cooperazione.
La Presidenza francese dell'Unione Furopea (1 luglio - 31 dicembre
2000) ha assegnato, nel programma di lavoro da attuare, una
specifica rilevanza al principio del reciproco riconoscimento delle
decisioni giudiziarie, come a quelli della lotta contro la
criminalità cibernetica, i1 terrorismo, il progetto EUROJUST.
Degni di nota sono anche gli impegni assunti nel settore della
prevenzione, con l'organizzazione di seminari sulla mediazione
sociale, la delinquenza minorile e quella urbana.
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