| La
difesa della società contro la criminalità organizzata.
"Criminalità transnazionale e Cooperazione
giudiziaria"
Una cooperazione giudiziaria sempre più rafforzata ed incisiva
è resa indispensabile dalle nuove caratteristiche assunte,
ormai da tempo ed in continuo progredire, dalla criminalità
organizzata: sia per- i mercati illeciti che essa gestisce, sia
per gli strumenti che a tal fine utilizza, sia, infine, per la
struttura che essa ha assunto.I
mercati si sono ampliati a dismisura. Se essi, alcuni decenti
fa, erano concentrati (parlo qui delle mafie italiane, specie
di Cosa Nostra siciliana) nell’agricoltura e poi nelle costruzioni
edilizie e quindi nello sfruttamento economico di beni immobili,
nel corso del tempo hanno ampliato le loro dimensioni. diversificandosi
anche in una pluralità di settori.
Ai beni immobili si sono aggiunti quelli mobili da trasferire
da un paese “produttore” ad uno “consumatore” e la catena ha visto
formarsi varie maglie composte dai tabacchi di contrabbando, dalle
sostanze stupefacenti, dalle armi, dai rifiuti tossici o nocivi
prodotti dalle grandi industrie, dal denaro di provenienza illecita
da riciclare ed investire. Nei tempi più recenti, poi,
gli stessi esseri umani, anch'essi considerati alla pari di “cose
mobili” son divenuti un proficuo mercato per le organizzazioni
criminali che gestiscono in rete le immigrazioni clandestine,
utilizzate anche a fini di prostituzione o di sfruttamento del
lavoro, facendo leva sulle condizioni di precarietà nelle
quali vivono numerose popolazioni a causa di povertà, sottosviluppo,
conflitti etnico-religiosi o tribali.
Come se ciò non bastasse e come se l’inventiva della criminalità
non avesse limiti, si sospetta che gli stessi neonati o, addirittura,
gli organi di giovani uomini e donne possano alimentare i commerci
e le ricchezze delle mafie dislocate ed attive nelle varie parti
del mondo.Le
novità nell'universo del crimine riguardano anche gli strumenti,
dei quali esso può avvalersi. Non mi riferisco qui soltanto
ai più veloci mezzi di trasferimento dei beni illeciti
trattati, favorito, in talune aree, anche dall’abbattimento delle
frontiere od alle continue innovazioni tecnologiche nel campo
delle comunicazioni che fanno registrare un incolmabile “gap”
ai mezzi di contrasto dello Stato nel settore, quanto alle dimensioni
globali dei mercati finanziari ed all’ingresso, anche in questo
settore, di mezzi tecnologici apparentemente svincolati da efficaci
controlli.Studiosi
di economia criminale (Franco Bruni e Donato Masciandaro) hanno,
ad esempio, rilevato che il 1998 si è aperto con due notizie
apparentemente assai lontane fra loro.La
prima riguarda i mercati finanziari: grazie agli accordi raggiunti
in sede di WTO, dal I marzo 1999 i servizi bancari e finanziari
potranno essere offerti senza che discriminazioni o segmentazioni
colpiscano intermediari provenienti da specifici paesi, in ben
102 Paesi.
La finanza diviene, così, sempre più globale.
La seconda notizia riguarda la criminalità organizzata:
il rapporto della Banca Mondiale per il 1997 segnala che lo sviluppo
dei traffici e delle produzioni illegali tra i diversi paesi vede
sempre più la presenza di accordi tra organizzazioni criminali
di nazionalità diverse. Il crimine organizzato si muore
anch’esso verso una dimensione globale. Notano gli studiosi che
nessuno si stupisce se si afferma che mercati bancari e finanziari
rappresentano un elemento cruciale per una crescita sensibile
e duratura dell'economia legale: nel momento in cui si passa da
una economia di scambio ad una monetaria, gli intermediari, offrendo
servizi di pagamento, di credito ed in generale finanziari, aiutano
gli altri operatori a soddisfare le proprie scelte allocative,
migliorando l'efficienza del sistema.In
parallelo non ci si deve meravigliare del fatto che tali mercati
siano addirittura indispensabili per lo sviluppo dell’economia
illegale. In primo luogo, per le medesime ragioni sopra ricordate;
in secondo luogo perché, grazie a operatori, strumenti
e mercati bancari e finanziari, i soggetti propensi all'illegalità
riescono con più facilità a confluire nell'economia
legale. A questo proposito dalle investigazioni é emersa
la tendenza ad attribuire, nell’ambito dei gruppi criminali, le
più qualificate mansioni di gestione a coloro che hanno
specifiche competenze nel settore economico-finanziario e ciò
non solo per potenziare gli investimenti ed il riciclaggio, ma
che per “riciclare”, attraverso il denaro, le persone introducendole
nel Mondo dell’alta finanza.
Se, dunque, strutturalmente, l’economia illegale ha bisogno dei
mercati finanziari, è anche vero che da un paio di decenni
tale simbiosi è divenuta più complessa ed articolata.E’-
fortemente cresciuta la domanda di servizi finanziari da parte
dei mercati illegali, globalmente intesi: stabile la crescita
della produzione e dello scambio di beni illegali, come pure diffusa
e consolidata l'economia della corruzione.In
parallelo, l'offerta di servizi creditizi e finanziari ha registrato,
in generale, un salto qualitativo e quantitativo senza precedenti.
Dalla
permuta (o baratto) si è passati, nel corso dei secoli,
alla moneta metallica e poi a quella cartacea, ma, nei tempi moderni,
con una accelerazione notevolissima, in pochi anni, dai trasferimenti
elettronici di moneta attuati con varie forme e modalità,
si è passati alla nascita di una sera e propria moneta
elettronica, scissa da quella tradizionale, che potrà assumere
varie configurazioni, dalla smart-card al cybermoney.A
ciò si aggiunge il trading on line e cioè la possibilità
di negoziare valori mobiliari, come i titoli azionari o i derivati,
tramite Internet e cioè la possibilità, per un cliente,
di interagire con un intermediario negoziatore - e per suo tramite
con il mercato - utilizzando esclusivamente Internet. La nascita
degli Electronic Communication Networks (sistemi di contrattazione
che consentono agli investitori di negoziare titoli quotati in
modo anonimo) prelude (come nota Masciandaro, dell’Università
Bocconi, dalle cui analisi son tratti questi spunti) alla possibile
creazione di fina Borsa Mondiale.
L’ampliamento dei mercati illeciti, la mobilità dei "beni"
che ne formano oggetto, con la conseguente necessita della loro
movimentazione dall'uno all'altro Stato la globalizzazione dei
mercati finanziari, indispensabili ai gruppi criminali per mettere
a frutto i loro strepitosi guadagni, le tecnologie utilizzabili
in questo ed in altri settori, hanno inciso visibilmente sulla
struttura dei gruppi criminali. Questi hanno assunto una dimensione
transnazionale il cui dato caratteristico è da ravvisare,
a mio parere, nel fatto che gruppi criminali di diverse etnie
o nazioni collaborano efficacemente fra loro, con la conseguenza
che ogni singola struttura trae un “valore aggiunto”, in termini
di potenza criminale, dalle sinergie che instaura con gli altri
gruppi.
Ciò è rivelato non solo dalle varie indagini che
sempre più si proiettano su gruppi plurietnici o plurinazionali
o che seguono le linee dei mercati illeciti nei territori di vari
paesi, ma risponde anche a criteri d ordine logico. Lo spostamento
dei beni illeciti dallo Stato di produzione (o di raccolta, se
si tratta di persone) a quello di utilizzazione, con l’attraversamento
del territorio di Stati-ponte, non sarebbe infatti immaginabile
prescindendo dal contributo dei gruppi criminali che operano nei
diversi Paesi.
Parimenti avviene per gli investimenti: il denaro è raccolto
in uno Stato, ma poi, sempre più spesso, riciclato con
complicità internazionali ed investito in uno Stato diverso
con preferenza per quelli che, nonostante, l’attiva opera del
GAFI, si mostrano ancora insensibili alla trasparenza ed alla
cooperazione.
Anche le organizzazioni criminali per le quali il controllo del
territorio costituiva un patrimonio genetico - come Cosa Nostra
siciliana e la Ndrangheta calabrese - si stanno articolando sempre
più come “rete”, secondo lo schema strutturale imposto
dai nuovi mercati e dalle nuove opportunità offerte dalla
globalizzazione dei sistemi finanziari ed economici.
Tutto ciò costituisce una minaccia, grave, non solo per
i cittadini, ma per la stessa comunità internazionale,
così come e' stato esattamente rilevato dai paesi del G8.
Nel
comunicato emesso il 17 maggior 1998 Birminghan, si legge, infatti:
“La globalizzazione è stata accompagnata da uno spiccato
aumento della criminalità transnazionale che si estrinseca
in molteplici forme: il traffico di sostanze stupefacenti e di
armi, il traffico di esseri umani, l’uso di nuove tecnologie per
rubare, frodare ed evadere la legge. Il riciclaggio dei proventi
di reato… . Questi reati costituiscono una minaccia non solo per
i cittadini e la comunità stessa , ma sono anche una minaccia
che mina alle fondamenta la democrazia e l’economia delle società
tramite gli investimenti di denaro illecito da parte dei cartelli
internazionali, la corruzione, l’indebolimento delle istituzioni
e la sfiducia nello Stato di diritto”. 2.
Dall'esame fin qui svolto emerge dunque la necessità che
la operazione giudiziaria nel settore della criminalità
transnazionale (tema cui questa relazione si riferisce) si muova
secondo linee improntate alla massima intensità possibile,
pur nella diversità degli ordinamenti vigenti nei vari
Stati; ma si dovrà tener presente, a mio parere, che la
gravità della minaccia può anche giustificare la
modificazione di alcune regole poste dal diritto interno o l'introduzione,
in esso, di nuovi principi in quanto ciò appaia funzionale
ad una migliore e più efficace cooperazione.E’
questa., d’altra parte, la via segnata da talune Raccomandazioni
(es.1,29) del Piano d’azione contro la criminalità organizzata
adottato dal Consiglio il 28 aprile 1997.Durante
il periodo in cui tale piano d'azione è stato in vigore
(così come rileva la decisione adottata a norma del titolo
VI del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla strategia da
questa individuata per la prevenzione ed il controllo della criminalità
organizzata per l’inizio del nuovo millennio: G.U.C.E. 3.5.2000)
sono stati compiuti progressi sostanziali nello sviluppo e nell'attuazione
di misure volte a prevenire ed a controllare la criminalità
organizzata contro I’Unione Europea e gli Stati membri. Come esempi
di tali progressi si possono citare il meccanismo di valutazione
reciproca che è stato istituito per individuare i problemi
relativi all’attuazione delle misure, una rete giudiziaria europea
dotata di una rete di telecomunicazioni, che ha iniziato ad operare
per accelerare la cooperazione giudiziari; una rete di controllo
o di sostegno che e stata istituita allo scopo di migliorare ulteriormente
le relazioni annuali sulla criminalità organizzata; le
azioni comuni adottate in base al programma Falcone, relative
al riciclaggi di denaro ed all'individuazione dei beni, alla penalizzazione
della partecipazione ad un associazione criminale ed alle prassi
migliori per un'assistenza reciproca; un patto di preadesione
che è stato definito con i paesi candidati; ulteriori misure
che sono state individuate riguardo, per esempio, alla criminalità
ad alta tecnologia.Non
è certo questa la sede per una ricognizione dettagliata
degli strumenti di cooperazione giudiziaria, del resto noti ai
Presenti, ma piuttosto, almeno ritengo, per svolgere alcune riflessioni
generali, suggerite da particolari istituti od esperienze.A
mio parere il tema della cooperazione giudiziaria in tema di criminalità
transnazionale, rinvia da un lato alle strutture (o, si vuole,
alle norme di organizzazione) e dall'altro alle fattispecie penali
ed alle prove (o, se si vuole, alle norme che prevedono i delitti
ed a quelle che disciplinano i mezzi ed i modi attraverso i quali
il giudice forma il proprio convincimento).Precondizioni
per una efficace cooperazione giudiziaria sono, poi, la conoscenza
dei fatti (che, per la verità, è precondizione di
ogni azione dell'uomo e che potrà essere meglio assicurata
se in ogni Stato – come avviene in Italia con la Direzione Nazionale
Antimafia – le notizie e le informazioni sono raccolte ed elaborate
da un unico centro: v. Raccomandazione n.2 del Piano d'azione
28.4.97) ed il coordinamento delle indagini, vale a dire il loro
armonico orientamento verso un fine comune, pur se esse sono svolte
da organi ognuno dei quali è dotato di una propria competenza
ed autonomia (anche qui merita ricordare la Raccomandazione n.
1 del Piano d'azione dei 1997 e la funzione di coordinamento attribuita
alla Direzione Nazionale Antimafia per le indagini sui delitti
di mafia).Orbene
è proprio ai principi della facilitazione delle conoscenze
e del coordinamento che si ispira l’Azione comune adottata dal
Consiglio il 29.6.1998 sulla base dell'articolo K.3 del Trattato
sull'Unione Europea e relativa alla istituzione della rete Giudiziaria
Europea.Come
e noto, infatti, le “persone di contatto” che costituiscono la
rete, sono intermediari attivi che hanno il compito di agevolare
la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, soprattutto
nell'azione contro le forme di criminalità gravi. Esse
sono a disposizione delle autorità giudiziarie locali e
delle altre autorità competenti del loro paese, nonché
delle persone di contatto e delle autorità giudiziarie
locali e altre autorità competenti degli altri paesi, per
consentire loro di stabilire i contatti diretti più appropriati.
Le “persone di contatto” forniscono le informazioni giuridiche
e pratiche di cui necessitano le autorità giudiziarie locali
dei rispettivi paesi, nonché le “persone di contatto” e
le autorità giudiziarie locali degli altri paesi, per consentire
loro di approntare efficacemente le domande di cooperazione giudiziaria
ovvero per migliorare quest'ultima in generale. Esse facilitano
il coordinamento della cooperazione nei casi in cui alle varie
domande presentate dalle autorità giudiziarie locali di
uno Stato membro si debba dar seguito in modo coordinato in un
altro Stato membro.A
mio parere la “rete giudiziaria europea” in quanto funzionale
alla efficace preparazione delle domande di cooperazione giudiziaria
ed al suo generale miglioramento può costituire anche lo
strumento mediante il quale fornire le informazioni sulla criminalità
organizzata propedeutiche alla formulazione della rogatoria.
Questa,
infatti, (attiva o passiva che sia) si innesta su un procedimento
in corso di svolgimento e mira ad ottenere - od a fornire - elementi
di prova acquisibili all'estero, in base a ciò che già
emerge dal procedimento.Lo
scambio diretto di informazioni - possibilmente a livello di organi
giudiziari centrali - e invece finalizzato a dare origine a nuove
indagini ed a completare quelle in corso, portando a conoscenza
dell'Autorità di un altro Stato dati e notizie che potranno
essere verificati mediante l’espletamento di una rogatoria, prima
non esperibile per ignoranza delle circostanze di fatto.
Il tema ora esposto ha trovato un’esplicita attuazione nella nota
25.11.1999 del Ministero della Giustizia italiano che nel richiedere
i nominativi dei magistrati della Direzione Nazionale Antimafia
designati a far parte della Rete Giudiziaria Europea, specificava
che tale Direzione “può fornire nell’ambito delle sue attribuzioni
istituzionali, un valido contributo al miglioramento delle buone
prassi della cooperazione giudiziaria penale attraverso la trasmissione
di informazioni relative ad atti di indagine, concernenti i reati
di sequestro di persona a scopo di estorsione, di associazione
di tipo mafioso e ti associazione in materia di stupefacenti,
e necessarie per la predisposizione di una domanda di cooperazione
giudiziaria concernente i medesimi reati o fatti ad essi collegati”.
Il principio del coordinamento, in precedenza ricordato, è
anche alla base della conclusione n.46 del Consiglio Europeo di
Tampere del 15-16 ottobre 1999.Si
legge, infatti nel documento che «Per rafforzare lalotta
contro le forme gravi di criminalità organizzata il Consiglio
europeo ha convenuto di istituire un’unità (EUROJUST) composta
di pubblici ministeri, magistrati o funzionari di polizia di pari
competenza distaccati da ogni Stato membro di conformità
del proprio sistema giuridico. L’EUROJUST dovrebbe avere il compito
di agevolare il buon coordinamento tra le autorità nazionali
responsabili dell’azione penale, di prestare assistenza nelle
indagini riguardanti i casi di criminalità organizzata,
in particolare sulla base dell’analisi dell’Europol e di cooperare
strettamente con la rete giudiziaria europea, in particolare allo
scopo di semplificare l’esecuzione delle rogatori. Il Consigli
europeo chiede di adottare lo strumento giuridico necessario entro
la fine del 2001».
Molteplici, dunque, saranno le questioni da risolvere per perseguire
gli obiettivi indicati con riferimento ai casi di criminalità
organizzata che vedano coinvolti territori di almeno due Stati
membri. Per quanto concerne la competenza “ratione materiae” il
punto 48 delle conclusioni di Tampere contiene una interessante
indicazione quanto indica una serie di infrazioni considerate
particolarmente gravi e per le quali è auspicabile una
armonizzazione o un ravvicinamento delle legislazioni: “criminalità
finanziaria (riciclaggio di denaro, corruzione, falsificazione
dell’euro), il traffico di droga,la tratta di esseri umani e in
particolare lo sfruttamento delle donne, lo sfruttamento sessuale
dei minori, la criminalità ad alta tecnologia e la criminalità
ambientale”, elenco nel quale dovrebbe essere inclusa anche la
tutela degli interessi finanziari della Comunità.L’obiettivo
– che qui particolarmente interessa – del “buon coordinamento
tra le autorità nazionali responsabili dell’azione penale
potrebbe anch'esso essere attuato secondo una pluralità
di scenari che vanno dalla organizzazione di riunioni delle autorità
nazionali titolari dell’azione penale sotto l’egida di EUROJUST,
agli inviti - vincolanti o meno - ad indagare, all'avvio di azioni
penali ad opera di EUROJUST, fino ad una efficace opera di coordinamento
delle indagini che si svolgono in vari Stati e che presentano,
fra di loro, elementi di collegamento, alla stregua del modello
già operante in Italia, in base all’art.37I-biss del codice
di procedura penale, fra la Direzione Nazionale Antimafia e le
26 Procure distrettuali della Repubblica.>A
mio parere, tuttavia, deve esser presa in attenta considerazione
la possibilità di attuare un ulteriore livello di cooperazione
giudiziaria.I1
29 maggio 2000, a Bruxelles, il Consiglio europeo di Ministri
della Giustizia e degli Affari Interni ha stabilito una Convenzione
volta a completare le disposizioni ed a facilitare l'applicazione,
tra gli Stati membri, di vari strumenti, fra i quali la convenzione
europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile
1959.Fra
i diversi punti dell'intesa, uno dei quali concerne lo “scambio
spontaneo di informazioni”al quale si è tatto sopra cenno
1’art.13 riguarda “squadre investigative comuni” costituite dalle
autorità competenti di due o più Stati membri “per
svolgere indagini penali in uno o più degli Stati membri
che costituiscono la squadra”, nel rispetto delle condizioni e
delle procedure previste dal medesimo articolo.Ritengo
che se “squadre” (o pool) comuni potessero esser formate dalle
autorità giudiziarie che svolgono indagini (penso ai pubblici
ministeri di diversi Stati) queste vedrebbero accresciuta in modo
notevole la loro rapidità ed efficacia, attualmente ancora
sufficientemente penalizzate dalle rogatorie che, fra l'altro,
vedono sempre la presenza di un diaframma – rappresentato dalla
autorità giudiziaria dello Stato richiesto - fra chi dirige
o svolge l’Indagine ed il fatto che ne costituisce l’oggetto.
Del resto lo stesso Comitato parlamentare di controllo relativo
all’accordo di Schengen e ad Europol, presieduto dall’On. Evangelisti
ha affermato che “è dato di comune esperienza che il sistema
tradizionali della cooperazione giudiziari in maniera penale,
basata sostanzialmente sulla rogatoria e sull’estadizione, sia
ormai storicamente inadeguato a fronteggiare i problemi della
criminalità organizzata che ha, da tempo, una dimensione
internazionale e frutta al meglio, con grande abilità,
le differenze che sesistono fra le leggi penali nazionali”.D’altra
parte, come è stato rilevato nelle conclusioni della importante
Confèrence paneuropeenne “quel ministére pubblic
ed Europe au XXIè Siècle” e che si è svolta
a Strasburgo il 24 maggio 2000, a fronte delle varie convenzioni
esistenti “dans l’intérêt d’une application harmonisèe
des convention en matière pénale et afin d’éviter
à nombreux pays de faire le même travail en parallèle
le Conseil de l’Europe devrait établir une loi-type dont
les differets paya pourraient, s’ils le souhaitent, s’inspirer
en tout ou en partie, lorsqu’ils élaborent ou changent
leur propre législation.
Afin de répondre aux difficultés suscitées
par la multiplication des Convention, le Conseil de l’Europe devrait
élaborer, soit un «code général de
la coopération en matière pénale »
, soit une “ Convention sur l’application des conventions en matière
pénale”, c’est – ha – dire une Convetion – cadre ».
Tuttavia
come ho già notato, la cooperazione giudiziaria in materia
penale potrà spiegare la sua piena efficacia solo se negli
ordinamenti degli Stati interessati si procederà alla armonizzazione
delle norme che prevedono le fattispecie penali collegabili ad
crimine organizzato e di quelle processuali, con particolare riguardo
alle norme che disciplinano i mezzi di ricerca della prova (es.
perquisizioni, sequestri, intercettazioni) e le prove (es., perizia,
testimonianza) utilizzabili nel processo.In
tal modo, infatti, le associazioni criminali non avrebbero più
la possibilità di inserirsi negli spazi vuoti offerti da
questa quella legislazione, scegliendo, per la loro operatività
od il loro rifugio, i territori governati dalla legislazione per
loro più favorevole. >Già
Pascal, nel 1670, scrisse: “curiosa giustizia quella che è
delimitata da un fiume. Verità al di qua dei Pirenei, errore
al di là”Un
emblematico esperimento in tal senso fu compiuto, come è
noto, mediante la redazione dal “Corpos Juris portant dispositions
pènales pour la protection des intèrênts financiers
de l’union èuropèenne” ed articolato nelle due sezioni
“Droit pènal” e “procèdure pènale”.
Lo stesso Consiglio Europeo di Tampere dell'ottobre 1999, ha affermato,
al punto 48: “fatti salvi i settori più ampi previsti nel
trattato di Amsterdam e nel piano di azione di Vienna, il Consiglio
Europeo ritiene che, per quanto riguarda le legislazioni penali
nazionali, gli sforzi intesi a concordare definizioni, incriminazioni
e sanzioni comuni dovrebbero incentrarsi in primo luogo su un
numero limitato di settori di particolare importanza”, che esemplificava
e ricordando la criminalità finanziaria (riciclaggio di
denaro, corruzione, falsificazione dell’euro), il traffico di
droga e la tratta di esseri umani e in particolare lo sfruttamento
delle donne, lo sfruttamento sessuale dei minori, la criminalità
ad alta tecnologia e la criminalità ambientale.Il
processo di omologazione sarebbe sicuramente facilitato dall'adozione
di una Costituzione europea che, come ha affermato il Presidente
della Repubblica Italiana nel discorso tenuto a Lipsia il 6 luglio
2000, “è necessaria per dimostrare che la fonte ultima
della legittimità delle istituzioni dell’Unione Europea
risiede nei cittadini; è necessaria perché non può
esistere identità europea senza un’adesione piena a valori
che richiedono la lotta alla xenofobia e il rispetto delle minoranze;
è necessaria per proiettar ei valori fondamentali di democrazia,
di libertà oltre il perimetro dell’Unione Europea, verso
tutti i paesi che sollecitano un ancoraggio all’EUROPA”. La
prima parte della Costituzione dovrà comprendere la Carta
dei diritti fondamentali, giunta ormai alla fase finale, suddivisa
in 7 titoli, uno dei quali significativamente dedicato alla giustizia.
Un
positivo esempio della necessità ormai ampiamente avvertita
di curare fattispecie comuni, vincendo quello che è stato
definito come l’euroscetticismo della dottrina penale, che trova
le sue radici in una angusta visione della sovranità che
non tiene conto della minaccia che ad essa rivolge la criminalità
organizzata, può trarsi dalle vicende che sono seguite
alla raccomandazione n.17 del piano d'azione contro la criminalità
organizzata adottato dal Consiglio Europeo il 28.4.1997.
La Raccomandazione n.17, traducendo operativamente l'orientamento
politico n.1 del Piano, prevedeva l’adozione, entro il 1997 di
una azione comune sulla incriminazione della partecipazione ad
una associazione criminale: ciò al fine di realizzare,
finalmente, l’obiettivo di introdurre, all'interno di ciascun
ordinamento, una fattispecie di delitto - se non completamente
armonizzata - quanto meno compatibile con il reato di appartenenza
ad una associazione per delinquere.I
risultati perseguiti dalla Raccomandazione si sono realizzati
sul piano concreto. Infatti la prima esigenza segnalata negli
orientamenti politici del Piano e cioè quella - così
il testo – di «rendere perseguibile penalmente nell’ordinamento
giuridico di ogni Stato membro, l’appartenenza… ad una organizzazione
criminale» è stata soddisfatta mediante l’adozione,
da parte del Consiglio dell'U.E., il 21.12.1998, di una azione
comune (pubblicata in G.U.C.E. 29.12.98) con la quale si dispone
che entro un anno dalla sua entrata in vigore (giorno della pubblicazione
in G.U.C.E.) «ciascuno Stato membro presenta proposte adeguate
per l’attuazione della medesima affinché le autorità
competenti le prendano in considerazione ai fini della loro adozione»
(art. 6). L'Azione
comune definisce organizzazione criminale «l’associazione
strutturata di più di due persone, stabilite da tempo,
che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili
con una pena privativa della libertà personale o con una
misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore
a 4 anni o con una pena più grave, reati che costituiscono
un fine in se ovvero un mezzo per ottenere profitti materiali
e, se è del caso, per influenzare indebitamente l’operato
delle pubbliche autorità».L’Azione,
dopo aver fornito tale definizione delle associazioni criminali,
obbliga gli Stati ad incriminare, in via congiunta od alternativa,
tanto il modello di partecipazione alla stessa che si ispira a
quello italiano, così come la conspiracy elaborata dal
diritto anglo-sassone.Sotto
il profilo, infatti, il testo dell’Azione comune copre tanto la
partecipazione alle attività di una organizzazione criminale,
anche quando non si partecipi all’effettiva commissione dei reati-fine,
quanto la partecipazione alle altre attività dell’organizzazione
nella consapevolezza del contributo offerto alla realizzazione
delle attività criminali della organizzazione. Sotto
il secondo profilo il testo parla di «accordo di più
persone per porre in esame un’attività la quale, se attuata,
comporterebbe la commissione dei reati che rientrano nell’articolo
1, anche se la persona non partecipa all’esecuzione materiale
dell’attività».>L’esigenza
di approntare norme comuni per contrastare la criminalità
organizzata è avvertita non solo dai 15 Paesi dell’Unione,
ma a livello mondiale.È
quanto risulta dai lavori che in sede ONU, si stanno svolgendo
per realizzare il progetto di Convenzione della Nazioni unite
contro la criminalità organizzata, che cerca di precisare
un concetto di crimine organizzato che possa essere recepito nelle
legislazioni di Paesi con sistemi giuridici molto diversi tra
loro.I
lavori si svolgono soprattutto sulla base di Risoluzioni e Azioni
Comuni dell'U .E. e di contatti tra i Paesi G8 e di altri che
si dimostrano sensibili alla materia.>La
Convenzione all’art.1 fissa l'obiettivo: lotta più efficace
contro la criminalità organizzata transnazionale, contro
cui gli Stati firmatari dovranno impegnare i proprio sforzi sul
piano legislativo e amministrativo.Agli
artt. 2 e 3 stabiliscono l’ambito di applicazione e precisano
la definizione su cui costruire e delimitare la fattispecie giuridica,
strutturale e comportamentale che caratterizza il crimine organizzato.
In questo senso sta prendendo forma un sistema complesso che fa
riferimento ai concetti di:
a) “gruppo criminale organizzato”, inteso come gruppo di tre o
più persone che esiste per un certo periodo di tempo e
che ha lo scopo di commettere crimini gravi per ottenere, direttamente
o indirettamente, benefici finanziari o di altro tipo materiale;
b) “crimine grave con riferimento alla valutazione data nelle
singole legislazioni ad una pena edittale di privazione della
libertà personale (le opzioni variano da tre a quattro
anni);
c) “partecipazione all’associazione” cercando di conciliare in
due ipotesi comportamentali aspetti di diritto anglosassone (conspiracy)
e di altri sistemi (soprattutto italiani e francesi).
Sotto quest’ultimo profilo l’art.3, nel prefigurare direttamente
la fattispecie di reato, prevede che ciascuno Stato Parte conferisca
il carattere di illecito penale al fatto di “organizzare, dirigere,
facilitare, favorire anche con l’aiuto o il consiglio, la commissione
di una infrazione grave che implichi un gruppo criminale organizzato”.
Si
sta delineando, quindi, una configurazione di reato che si avvicina,
per quanto possibile, alla nostra associazione per delinquere.
Pur
dovendo, il sistema ipotizzato, essere ulteriormente precisato
in taluni aspetti (si pensi, ad esempio, all'opzione chiesta da
non pochi Paesi tra cui Spagna, Turchia, Messico, Cina di integrarlo
con una lista esemplificativa di reati, tra cui ricomprendere
il terrorismo; a quella del limite di pena per stabilire la gravita
del crimine; a quella della estensione a reati che non abbiano
solo lo scopo del profitto materiale) è stata tuttavia
tracciata una via importante sulla quale sarà più
agevole proseguire.L’armonizzazione
dovrà investire, come già si ricordava, anche le
norme di procedura penale.
Solo in tal modo potranno, infatti, dispiegare tutta la loro efficacia
anche le Convenzioni sull’estradizione (sciogliendo il grave problema
costituito dalla condanna “in absentia”) ed il principio di reciproco
riconoscimento diretto delle decisioni giudiziarie in materia
penale che permetterà di accelerare 1"esecuzione delle
decisioni giudiziarie rispetto ai tradizionali meccanismi di cooperazione.
La
Presidenza francese dell'Unione Furopea (1 luglio - 31 dicembre
2000) ha assegnato, nel programma di lavoro da attuare, una specifica
rilevanza al principio del reciproco riconoscimento delle decisioni
giudiziarie, come a quelli della lotta contro la criminalità
cibernetica, i1 terrorismo, il progetto EUROJUST.Degni
di nota sono anche gli impegni assunti nel settore della prevenzione,
con l'organizzazione di seminari sulla mediazione sociale, la
delinquenza minorile e quella urbana.
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